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Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

75623
Regno d'Italia 37 occorrenze
  • 1933
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Questa dichiarazione per avere gli effetti del protesto deve essere sottoposta a registrazione nei termini del protesto.

Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Non è richiesta l'assistenza di testimoni per levare protesto.

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Il traente, il girante o l'avallante può, con la clausola « senza spese », « senza protesto » od ogni altra equivalente, apposta sul titolo e firmata

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Il protesto o la constatazione equivalente deve farsi prima che sia spirato il termine di presentazione.

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Se il protesto è fatto con atto separato chi vi procede deve farne menzione sull'assegno bancario o sul duplicato o sul foglio di allungamento, a

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Il protesto per atto separato deve contenere la trascrizione dell'assegno bancario.

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L'originale del protesto fatto per atto separato deve essere consegnato al portatore dell'assegno bancario.

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La presentazione e il protesto dell'assegno bancario non possono farsi che in giorno feriale.

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Il protesto dev'essere fatto con un solo atto da un notaro o da un ufficiale giudiziario.

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Nei comuni nei quali non esista notaro o ufficiale giudiziario il protesto può esser levato dal segretario comunale.

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Se il trattario o il terzo è morto, il protesto si leva egualmente al suo nome secondo le regole precedenti.

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Il precetto deve contenere la trascrizione dell'assegno bancario o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta.

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Per più assegni da pagarsi dalla stessa persona nello stesso luogo, il creditore può levare protesto con unico atto separato.

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Se la presentazione è fatta l'ultimo giorno del termine, il protesto o la constatazione equivalente può farsi il primo giorno feriale successivo.

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Il protesto si deve fare nel luogo di pagamento e contro il trattario o il terzo indicati per il pagamento anche se non presenti.

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Cessata la forza maggiore, il portatore deve presentare senza indugio l'assegno bancario per il pagamento e, se necessario, levare protesto od

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La girata fatta dopo il protesto o dopo una constatazione equivalente oppure dopo spirato il termine per la presentazione produce solo gli effetti di

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La girata senza data si presume, fino a prova contraria, fatta prima del protesto o della constatazione equivalente, oppure prima dello spirare del

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Se il domicilio di dette persone non si può rintracciare, il protesto può esser fatto in qualsiasi località nel luogo di pagamento a scelta di chi vi

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L'incapacità del trattario o del terzo indicato nell'articolo 8 non dispensa dall'obbligo di levare il protesto contro di esso, salvo che il

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Ad essi sono invece applicabili le disposizioni della presente legge che riguardano la forma e i termini del protesto e le disposizioni

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presentazione; 3° le spese per il protesto o la constatazione equivalente, quelle per gli avvisi dati e le altre spese.

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, produce i suoi effetti soltanto rispetto a costui. Se la clausola è apposta dal traente e il portatore fa levare il protesto o la constatazione

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col protesto o la constatazione equivalente e il conto di ritorno quietanzato.

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bancario, di levare il protesto o di ottenere la constatazione equivalente.

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Il protesto, ai sensi dell'articolo 45, può essere sostituito, se il portatore lo consente, da una dichiarazione di rifiuto del pagamento, scritta e

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levare il protesto o di ottenere la constatazione equivalente nei termini stabiliti, questi sono prolungati.

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Il protesto può essere fatto con atto separato, oppure essere scritto sull'assegno bancario o sul duplicato ovvero sul foglio di allungamento. Questo

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Le disposizioni sull'assegno bancario relative al trasferimento, alla presentazione, al pagamento, alla clausola di non trasferibilità, al protesto

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Le disposizioni sull'assegno bancario relative al trasferimento, al pagamento, alla clausola di non trasferibilità, al protesto, al regresso, alla

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Il protesto deve contenere: 1° la data; 2° il nome del richiedente; 3° l'indicazione del luogo in cui è fatto e la menzione delle ricerche eseguite

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protesto o della constatazione equivalente.

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levare il protesto o per ottenere un atto equivalente è un giorno festivo legale, il termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo. I giorni

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protesto o la constatazione equivalente. Se, dopo decorso il termine di presentazione, la disponibilità della somma sia venuta a mancare per fatto del

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all'assegno circolare le disposizioni della cambiale relative alla girata, al pagamento, al protesto, al regresso, alla prescrizione, nonchè quelle relative

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pagato, purchè il rifiuto del pagamento sia constatato: 1° con atto autentico (protesto), oppure 2° con dichiarazione del trattario scritta

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Il portatore deve dare avviso al proprio girante ed al traente del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto

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